Chi è il medico competente

L’articolo 38 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce titoli e requisiti del medico competente, la figura che, in azienda, si occupa della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per ricoprire il suddetto incarico è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • esperienza di docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • autorizzazione di cui all’articolo 55 del D.Lgs. 277/1991;
  • specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Quanto all’ultimo punto elencato: “…sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività”.

Per esercitare il ruolo di medico competente é richiesto, inoltre, di partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

I medici aventi i titoli e i requisiti sopra menzionati sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute. Nello svolgimento dei propri compiti, il medico competente, è chiamato a esprimere un giudizio alla luce delle visite mediche effettuate in azienda e della mansione specifica: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente. Organizzare un piano di sorveglianza sanitaria, oltre a essere un adempimento di legge, è anche uno strumento del datore di lavoro per evitare spiacevoli incidenti o malattie professionali e assicurare condizioni sicure, soprattutto in attività delicate quali: edilizia, artigianato, distribuzione di carburanti, autofficine e giardinaggio.

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